Divorzio e matrimonio religioso: cosa cambia rispetto al matrimonio civile

Quando due persone decidono di sposarsi, per farlo, possono procedere o con il rito civile o con il rito religioso. Il rito religioso viene celebrato in Chiesa e generalmente viene preferito dai fedeli e che lo considerano un atto molto importante che deve avere Dio come testimone. Si tratta infatti di uno dei Sacramenti previsti dalla religione. Pertanto, chi non è fedele o vuole sposarsi senza dover ricorrere necessariamente alla Chiesa, di solito sceglie il rito civile, che viene effettuato in Comune. Lo Stato riconosce gli effetti civili del matrimonio religioso, ma non viceversa, quindi, dal punto di vista giuridico, non ci sono differenze tra matrimonio civile e matrimonio religioso. Tuttavia, in caso di divorzio, ci sono delle differenze tra chi ha scelto il rito civile e chi ha scelto quello religioso e un buon avvocato per separazione a Bologna assume un ruolo fondamentale per tutelare i propri interessi.

Divorzio dopo matrimonio religioso: come procedere

Nel caso di divorzio dopo matrimonio civile, il matrimonio viene sciolto e cessano gli effetti civili del matrimonio stesso. Lo stesso discorso vale per il divorzio dopo il matrimonio religioso, perché anche in questo caso cessano gli effetti civili. Tuttavia, non cessa la validità religiosa dello stesso, perché, secondo la Chiesa, il matrimonio è uno solo e non finisce mai (a meno che non muoia uno dei due coniugi). Quindi, una persona divorziata, non potrà più risposarsi in Chiesa. Potrà farlo solamente nel caso di annullamento del matrimonio religioso al Tribunale Ecclesiastico (la cosiddetta “Sacra Rota”), in determinati casi particolari. Solo il tribunale della Sacra Rota può annullare il matrimonio, ma non può porvi fine, come invece accade con il divorzio. Tale procedura è stata inoltre riformata, nel 2015, da Papa Francesco, che ha introdotto una procedura simile al divorzio breve nel rito civile.

Quando è possibile chiedere l’annullamento del matrimonio religioso

Per richiedere l’annullamento del matrimonio religioso bisogna rivolgersi al Tribunale Ecclesiastico competente e presentare un’apposita richiesta chiamata “libello”. Fatto ciò, viene indicato un collegio giudicante dal Vicario giudiziale e si procederà con la verifica di tutte le prove e i documenti presentati. Passato questo periodo di verifica, se i presupposti vengono ritenuti validi, si procederà con l’annullamento del matrimonio.

I casi in cui è possibile annullare il matrimonio religioso sono: mancato consenso di uno dei due coniugi, mancato rispetto di uno dei due coniugi delle promesse fatte (fedeltà, procreazione e indissolubilità), violenze fisiche e/o psicologiche di un coniuge nei confronti dell’altro, non c’è stata consumazione del matrimonio, impotenza sessuale (e quindi incapacità di procreare), errore sulla persona oppure uno dei due coniugi non è capace di staccarsi dai genitori (mammismo).

Ci sono poi dei casi in cui è possibile ottenere l’annullamento del matrimonio religioso con processo breve e sono: consenso simulato da uno dei due coniugi per mancanza di fede, convivenza breve, aborto procurato, relazione extraconiugale o uno dei due coniugi ha nascosto all’altro la propria sterilità oppure un periodo trascorso in carcere.